Venerdì 16/10/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.
Partite IVA inattive, nuove regole per la chiusura d’ufficio: comunicazioni e riattivazione
L’Agenzia delle Entrate aggiorna le procedure per individuare e chiudere le partite IVA inattive, rivedendo i criteri di controllo e le modalità di comunicazione preventiva ai contribuenti.
Con il Provvedimento del 12 ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate modifica le disposizioni del Provvedimento del 3 dicembre 2019 sulla chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-quinquies, del DPR n. 633/1972.
L’intervento tiene conto della maggiore disponibilità di dati e informazioni per verificare l’effettivo esercizio di attività d’impresa, artistiche o professionali e introduce nuovi criteri per individuare le posizioni inattive, oltre a modalità aggiornate per informare preventivamente i contribuenti.
Nuovi controlli e comunicazioni ai contribuenti
L’individuazione delle partite IVA da chiudere avviene attraverso
riscontri automatizzati sulle informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria, comprese quelle relative alle fatture elettroniche, ai corrispettivi telematici e ai versamenti effettuati tramite riscossione spontanea.
La comunicazione preventiva di chiusura viene inviata
al domicilio digitale del contribuente o, in sua assenza, a quello del rappresentante. Se i domicili digitali non sono disponibili, la comunicazione è trasmessa mediante
raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio fiscale risultante dall’Anagrafe tributaria. Il documento è inoltre consultabile nella sezione "L’Agenzia scrive" del Cassetto fiscale; la sua disponibilità viene segnalata nell’area riservata e tramite App IO.
La chiusura della partita IVA decorre
dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione oppure, in caso di impossibilità di consegna, dalla data in cui questa viene resa disponibile nell’area riservata.
Opposizione alla chiusura e riattivazione della partita IVA
Il contribuente che ritiene illegittima la chiusura può rivolgersi,
entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate per fornire chiarimenti sulla propria posizione fiscale e opporsi al provvedimento.
Trascorso tale termine, è possibile
richiedere motivatamente la riattivazione della partita IVA. L’ufficio, valutate le argomentazioni e l’eventuale documentazione presentata, può disporre la riattivazione con effetto dalla data originaria di apertura della partita IVA, senza soluzione di continuità. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la procedura può riguardare anche l’eventuale codice fiscale estinto.
Fonte:
https://www.agenziaentrate.gov.it