Articolo

cerca:

Venerdì 16/10/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.

Liquidazione controllata il ruolo cruciale dell'OCC e la fase iniziale della domanda

L'accesso alla liquidazione controllata non è un salto nel buio, ma un percorso rigidamente strutturato che richiede trasparenza, completezza documentale e, soprattutto, l'ausilio di figure professionali imparziali. L'intento del legislatore, nel redigere il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, è stato quello di creare un filtro di affidabilità per evitare che il tribunale venga sommerso da domande incomplete o pretestuose.

In questo articolo, esamineremo nel dettaglio come si presenta materialmente la domanda, quale ruolo insostituibile svolge l'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e quali sono i primissimi adempimenti che seguono l'incarico, fondamentali per tutelare sia il debitore che l'Erario pubblico.

La presentazione del ricorso e l'assistenza obbligatoria (art. 269 CCII)



Quando un debitore matura la decisione di affrontare la propria situazione di sovraindebitamento attraverso la liquidazione controllata, il primo passo formale è la stesura di un ricorso. 

La normativa prevede esplicitamente che questo ricorso possa essere presentato personalmente dal debitore, ma con un vincolo imprescindibile: deve avvenire con l'assistenza dell'Organismo di Composizione della Crisi, comunemente noto come OCC. 

L'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) è un ente terzo, imparziale e indipendente, istituito dal legislatore con il preciso scopo di fornire un supporto tecnico e qualificato ai soggetti sovraindebitati. Non si tratta di una semplice associazione o di un comune studio di consulenza privata: per poter operare ed essere riconosciuto dai tribunali, un OCC deve essere obbligatoriamente iscritto in un apposito e rigoroso Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Ma chi può costituire un OCC e da chi è composto materialmente? La legge affida questo delicato compito a enti di natura pubblica o a istituzioni professionali di comprovata affidabilità. 

Possono infatti costituire un OCC:
  • le Camere di Commercio;
  • gli Ordini professionali (in particolare l'Ordine degli Avvocati, l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e l'Ordine dei Notai);
  • gli enti locali, come Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni;
  • le Università pubbliche.


All'interno dell'Organismo, il lavoro concreto sul singolo caso (come l'esame dei documenti del debitore e la stesura della relazione allegata al ricorso) viene affidato a una figura fisica specifica: il Gestore della crisi.

Per poter rivestire il ruolo di Gestore non basta la semplice appartenenza all'ente, ma sono richiesti requisiti di competenza molto stringenti, come previsto dagli articoli 356 e 358 CCII e frequentare annualmente con successo corsi di alta formazione incentrati proprio sul diritto della crisi d'impresa e del sovraindebitamento.

L'OCC non è un consulente di parte, ma un ente terzo e indipendente, iscritto in appositi registri, che ha il compito di affiancare il soggetto sovraindebitato, garantendo che la procedura sia istruita in modo corretto e veritiero. Questa assistenza è il pilastro su cui si fonda l'intera affidabilità della domanda che verrà poi vagliata dal giudice. 

La relazione dell'OCC: la "fotografia" della crisi 



Il vero cuore della domanda di accesso alla procedura è rappresentato dal documento che l'OCC deve obbligatoriamente allegare al ricorso. La legge prescrive che al ricorso debba essere allegata una relazione redatta dall'OCC stesso. Questa relazione ha molteplici scopi. Innanzitutto, deve esporre una valutazione oggettiva sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione che il debitore ha depositato a corredo della propria domanda. Il tribunale deve infatti potersi fidare dei numeri e dei dati presentati. In secondo luogo, la relazione ha il compito di illustrare in modo chiaro e dettagliato l'effettiva situazione economico-patrimoniale e finanziaria in cui versa il debitore al momento della domanda. 

Ma la relazione non si ferma a una mera analisi contabile. Deve efffettuare un'indagine storica e comportamentale: deve indicare quali sono state le cause che hanno generato l'indebitamento e, aspetto di grande delicatezza, deve valutare la diligenza che il debitore ha impiegato nel momento in cui ha assunto quelle specifiche obbligazioni. Infine, la relazione dell'OCC deve contenere l'attestazione relativa alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori. 

Le comunicazioni immediate alle autorità fiscali 



Per garantire la massima trasparenza e permettere allo Stato di tutelare i propri crediti, la procedura prevede un adempimento molto rapido a carico dell'Organismo. L'OCC ha l'obbligo, entro tempistiche estremamente ristrette – precisamente entro sette giorni dal momento in cui ha ricevuto il conferimento dell'incarico da parte del debitore – di darne ufficiale notizia ad alcuni soggetti istituzionali. Nello specifico, l'OCC deve informare l'agente della riscossione e gli uffici fiscali. Questa comunicazione deve includere anche gli uffici fiscali degli enti locali (come ad esempio i Comuni per i tributi locali). L'individuazione degli uffici competenti avviene sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dichiarato dal soggetto istante. 

Esempi concreti per comprendere la norma 



Pensiamo al caso di un piccolo artigiano che, a causa di una crisi di settore, non riesce più a far fronte ai debiti accumulati con i fornitori e con il fisco. Quando si rivolge all'OCC, quest'ultimo dovrà raccogliere tutte le sue dichiarazioni dei redditi, gli estratti conto e le fatture. 

Se l'artigiano ha nascosto l'esistenza di un conto corrente estero, l'OCC, nella sua relazione, non potrà certificare la completezza della documentazione. Inoltre, l'OCC analizzerà la "diligenza" dell'artigiano: se i debiti sono nati dall'acquisto di macchinari per tentare di salvare l'azienda, la valutazione della diligenza sarà positiva. Se, viceversa, il sovraindebitamento derivasse dal fatto che l'artigiano ha contratto numerosi finanziamenti per l'acquisto di beni di lusso non necessari o per il gioco d'azzardo, l'OCC lo segnalerà puntualmente nella relazione, spiegando le reali cause dell'indebitamento.
C.A.P. SERVICES DI CECCHI
VIA DEL BRUSIGLIANO 223
51100 Pistoia (PT)
Tel: 0573572667
Fax: 05731721091
INFO@CAPSERVICES.IT
J.P. Studio s.r.l.
via Pistoiese 176 F
59100 Prato (PO)
Tel: 0574-28244
INFO@CAPSERVICES.IT
P.IVA: 01180850479