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Martedì 05/05/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 9388 del 14 aprile 2026, è intervenuta in materia di imposta di registro sugli atti giudiziari, ribadendo un importante principio interpretativo.
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che gli atti giudiziari “che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto”, anche quando la nullità riguardi singole clausole ai sensi dell’art. 1419, secondo comma, del codice civile, e non l’intero contratto, sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. e), della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986.
Secondo i giudici, ciò vale anche nei casi in cui la pronuncia riguardi la nullità di clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi nei contratti bancari, con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
La Corte ha inoltre precisato che è irrilevante la riconducibilità delle somme ad operazioni soggette ad IVA, non trovando applicazione alla ripetizione di indebito oggettivo il principio di alternatività previsto dall’art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.
Ne deriva che non può applicarsi l’art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, che presuppone la validità del contratto originario in tutte le sue parti ai fini della tassazione degli importi oggetto di condanna.