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Giovedì 15/10/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.
La Corte Costituzionale si è pronunciata sulla disciplina regionale in materia di affitti brevi, valutando la legittimità dei limiti urbanistici introdotte per contrastare il fenomeno dell'overtourism.
Un no deciso ai vincoli urbanistici generalizzati e al cambio di destinazione d'uso obbligatorio per chi offre la propria casa in affitto breve. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 164/2026, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina approvata dalla Regione Emilia-Romagna per contenere il fenomeno dell'overtourism.
Pur riconoscendo la meritevolezza dell'obiettivo di tutelare il tessuto urbano e la residenzialità, la Consulta ha stabilito che imporre l'obbligo di inserire l'immobile nella categoria turistico-ricettiva su tutto il territorio regionale rappresenta una misura sproporzionata e discriminatoria nei confronti dei piccoli locatori.
La normativa regionale impugnata (artt. 4 e 5 della L.R. n. 10/2025) introduceva una specifica destinazione d'uso urbanistica per la "locazione breve" nell'ambito della categoria turistico-ricettiva, assoggettando a titolo edilizio il mutamento d'uso residenziale e consentendo ai Comuni di individuare ambiti territoriali in cui subordinare tali insediamenti a determinate condizioni.